martedì 3 gennaio 2012

detrazioni fiscali 2012

La detrazione del 36% diven­ta "a regime", mentre quella del 55% guadagna un altro anno. L'ar­ticolo 4 del decreto "salva-Ita­lia" introduce - con effetto dal 1 gen­naio 2012 - un nuovo articolo, destinato a disci­plinare la detrazione del 36% spettante sulle spese per gli «in­terventi di recupero del patrimo­nio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici» soste­nute sugli immobili.
Nel nuovo articolo vengono in­trodotte tutte le principali carat­teristiche già note per il bonus, tra cui la misura del risparmio d'imposta (36%) e il limite (48mila euro per unità immobi­liare).
Nel comma 3 della nuova disposizione trova collocazio­ne anche la detrazione già previ­sta per l'acquirente o l'assegna­tario di unità immobiliari situa­te in fabbricati integralmente restaurati o ristrutturati da par­te di imprese costruttrici o di Coop edilizie, purché la vendita o l'assegnazione avvenga entro sei mesi dalla fine lavori; divie­ne così stabile anche questa par­ticolare forma di detrazione, in cui il 36% si calcola (sempre en­tro il plafond di 48mila euro) sul 25% del prezzo risultante dall'atto di compravendita o di assegnazione. Confermato an­che il bonus per la realizzazio­ne di autorimesse o posti auto pertinenziali, mentre costitui­sce una novità l'inserimento tra le fattispecie agevolabili degli interventi necessari alla rico­struzione o al ripristino di im­mobili danneggiati a seguito di «eventi calamitosi» (terremoti, alluvioni, eccetera) che abbia­no comportato la dichiarazione dello stato di emergenza.
La ripartizione della detrazione è prevista in dieci quote annuali costanti, senza più alcun riferi­mento alla possibilità, attual­mente in vigore, di una diversa scansione temporale del bonus, precisamente in cinque quote annuali per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, ed in tre quo­te per chi ha raggiunto 80 anni; se ne deve, pertanto, dedurre che, con effetto dalle spese soste­nute a partire dal 2012, ciò non sia più possibile.
Per quanto riguarda la detrazio­ne del 55% sui lavori per il miglio­ramento dell'efficienza energe­tica degli edifici, l'articolo 4, comma 4, Dl 201/2011, si limita a prorogare fino al 31 dicembre 2012 le disposizioni già vigenti, per cui il bonus, in perfetta ana­logia con quanto già noto ai con­tribuenti e senza gli annunciati stravolgimenti guada­gna altri 12 mesi di tempo per so­stenere le spese agevolabili.
Attenzione, però: il nuovo arti­colo 16-bis, Tuir, prevede che la detrazione del 36% sia applicabi­le anche ai lavori «relativi alla re­alizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguar­do all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rin­novabili di energia», ma solo dal 1° gennaio 2013. Quindi, si presu­me che ci sarà una "staffetta" tra 55% (in vigore sino a fine 2012) e 36%, come conferma la lettura della relazione di accompagna­mento. E questo, tra l'altro, re­stringe il campo del 36% per il 2012, perché fino a fine 2on que­sta detrazione può premiare an­che alcuni lavori per il risparmio energetico che non rientrano tra quelli agevolati al 55 per cento.
Così facendo, tuttavia, e salvo futuri interventi in senso contra­rio, dal 2013 il bonus sui lavori fi­nalizzati al risparmio energetico è destinato a restare limitato al mondo Irpef, con esclusione del­le società di capitali tra i soggetti beneficiari. Se così fosse, c'è da aspettarsi una "corsa" a comple­tare, entro il prossimo anno, i la­vori iniziati da parte di questi sog­getti, che vedrebbero venir me­no l'agevolazione se l'ultimazio­ne dell'opera (che normalmente detta la competenza del servizio ricevuto, in assenza di stati avan­zamenti lavori) non dovesse in­tervenire entro il 2012.

Fonte: Il sole 24 ore

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